Ordinanza 28/1956 (ECLI:IT:COST:1956:28)
Massima numero 108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  05/07/1956;  Decisione del  05/07/1956
Deposito del 21/07/1956; Pubblicazione in G. U. 28/07/1956
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 28/56. PROVINCE AUTONOME - PROVINCIA DI BOLZANO - ORDINAMENTO DEI MASI CHIUSI - COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA PROVINCIA - ATTRIBUZIONE AL PRETORE DI FUNZIONE RIENTRANTE NEL SISTEMA DEL REGOLAMENTO GIURIDICO DEI MASI CHIUSI ANTERIORE AL R.D. 4 NOVEMBRE 1928, N.2325 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo

Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata già dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt.109 Cost.,4 e 11, primo comma, Statuto Trentino-Alto Adige - degli artt. 23 e 25, legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n.1, modificata in talune parti dalla successiva legge 2 settembre 1954, n.2, che attribuiscono al pretore una funzione non prevista da alcuna legge dello Stato). V. Sent. n. 4/1956.



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  29/03/1954  n. 1  art. 23  co. 

legge provincia Bolzano  29/03/1954  n. 1  art. 25  co. 

legge provincia Bolzano  02/09/1954  n. 2  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 109

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

Altri parametri e norme interposte