ORD. 32/56. SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO - OBBLIGO DI PREAVVISO ALL'AUTORITA' DI P.S. - INOSSERVANZA - SANZIONI - ART. 18 T.U. DELLE LEGGI DI P.S. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo a ripetere gli argomenti già puntualmente disattesi in ogni loro aspetto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art.17 Cost. - dell'art.18 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso all'autorità competente prescritto per le riunioni in luogo pubblico). V. Sent. n. 9/1956.