Ordinanza 267/2019 (ECLI:IT:COST:2019:267)
Massima numero 40923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  06/11/2019;  Decisione del  06/11/2019
Deposito del 12/12/2019; Pubblicazione in G. U. 18/12/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Toscana - Finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo della società Sviluppo Toscana spa e conseguenti variazioni al bilancio di previsione regionale 2018-2020 - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Toscana n. 19 del 2018 (sostitutivo dell'art. 7 della legge reg. Toscana n. 28 del 2008), promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 32, 81, 117, commi secondo, lett. m), e terzo, e 119, secondo comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata, medio tempore non applicata).

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia all'impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: ordinanze n. 211 del 2019, n. 190 del 2019, n. 183 del 2019 e n. 136 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  11/05/2018  n. 19  art. 8  co. 

legge della Regione Toscana  21/05/2008  n. 28  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23