Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46479  46480  46481  46482  46483  46484  46485  46486  46487  46488  46489  46490  46491  46492  46493  46494  46496  46497  46498  46499  46500  46501  46502  46503  46504  46505  46506  46507  46508  46509  46510  46511  46512  46513  46514  46515  46516  46517  46518  46519  46520  46521  46522  46523  46524  46525  46526  46527  46528  46529  46530  46531  46532  46533  46534  46535  46536  46537


Titolo
Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni conferite - Ricognizione annuale dei fabbisogni - Conseguente adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta della Commissione paritetica, delle necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione - Irragionevolezza, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, del principio della finanza sana e responsabile, del principio della solidarietà interregionale, del principio che il decisore pubblico è sempre responsabile delle proprie scelte - Illegittimità costituzionale. (Classif. 215015).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 28, 81, 97, 114, 119, l’art. 8, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di autonomia differenziata, fa riferimento alla variazione dei «fabbisogni di spesa» come fondamento di una possibile modifica delle aliquote di compartecipazione già definite nelle intese, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge impugnata. La disposizione impugnata dalle Regioni Puglia e Campania si riferisce ai fabbisogni di spesa tout court e non ai fabbisogni standard, con ciò potendo comportare, di conseguenza, che la misura iniziale della compartecipazione destinata a finanziare le funzioni oggetto del trasferimento sia definita ab origine sulla scorta della spesa storica sostenuta dallo Stato nella regione e non in base al criterio del costo standard o ad altro analogo criterio basato sulla gestione efficiente. La previsione di una compartecipazione calibrata solo sul criterio della spesa storica si dimostra irragionevole, dal momento che può cristallizzare anche la spesa derivante dall’eventuale inefficienza insita nella funzione come esercitata al momento dell’intesa. Essa viola, altresì, il principio di responsabilità del decisore pubblico. Inoltre, il riferimento ad un mero decreto interministeriale, che annualmente provveda all’allineamento delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese, determina un effetto di deresponsabilizzazione in ordine all’esercizio regionale delle funzioni trasferite. Appare quindi congruo che, se una regione chiede ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia rispetto alle altre regioni ordinarie, diventi responsabile, anche sotto il profilo finanziario, delle risorse che l’intesa e la legge rinforzata individuano come modalità di finanziamento delle funzioni attribuite. Infine, la violazione dei limiti costituzionali che devono guidare l’attuazione del regionalismo differenziato si traduce nella lesione di una prerogativa costituzionale delle regioni terze, risultante dagli artt. 5 e 114 Cost.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/06/2024  n. 86  art. 9  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte