Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni conferite - Ricognizione annuale dei fabbisogni - Conseguente adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta della Commissione paritetica, delle necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione - Irragionevolezza, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, del principio della finanza sana e responsabile, del principio della solidarietà interregionale, del principio che il decisore pubblico è sempre responsabile delle proprie scelte - Illegittimità costituzionale. (Classif. 215015).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 28, 81, 97, 114, 119, l’art. 8, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di autonomia differenziata, fa riferimento alla variazione dei «fabbisogni di spesa» come fondamento di una possibile modifica delle aliquote di compartecipazione già definite nelle intese, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge impugnata. La disposizione impugnata dalle Regioni Puglia e Campania si riferisce ai fabbisogni di spesa tout court e non ai fabbisogni standard, con ciò potendo comportare, di conseguenza, che la misura iniziale della compartecipazione destinata a finanziare le funzioni oggetto del trasferimento sia definita ab origine sulla scorta della spesa storica sostenuta dallo Stato nella regione e non in base al criterio del costo standard o ad altro analogo criterio basato sulla gestione efficiente. La previsione di una compartecipazione calibrata solo sul criterio della spesa storica si dimostra irragionevole, dal momento che può cristallizzare anche la spesa derivante dall’eventuale inefficienza insita nella funzione come esercitata al momento dell’intesa. Essa viola, altresì, il principio di responsabilità del decisore pubblico. Inoltre, il riferimento ad un mero decreto interministeriale, che annualmente provveda all’allineamento delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese, determina un effetto di deresponsabilizzazione in ordine all’esercizio regionale delle funzioni trasferite. Appare quindi congruo che, se una regione chiede ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia rispetto alle altre regioni ordinarie, diventi responsabile, anche sotto il profilo finanziario, delle risorse che l’intesa e la legge rinforzata individuano come modalità di finanziamento delle funzioni attribuite. Infine, la violazione dei limiti costituzionali che devono guidare l’attuazione del regionalismo differenziato si traduce nella lesione di una prerogativa costituzionale delle regioni terze, risultante dagli artt. 5 e 114 Cost.