ORD. 34/56 B. SICUREZZA PUBBLICA - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - RIMPATRIO PER TRADUZIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA TUTELA DELLA LIBERTA' PERSONALE E DELLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale sia nel caso di sopravvenuta inefficacia, in seguito a dichiarazione di illegittimità, della norma impugnata, sia nell'ipotesi in cui altra identica sia stata già dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.157 e 163 T.U. leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, per sopravvenuta inefficacia parziale del primo di detti articoli - perché già dichiarato illegittimo nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette di cui al primo comma, e nelle parti relative al rimpatrio per traduzione di cui ai commi secondo e terzo - e per intervenuta dichiarazione di legittimità del secondo). V. Sentt. nn. 2/1956 e 10/1956.