Sentenza 1/1957 (ECLI:IT:COST:1957:1)
Massima numero 120
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
16/01/1957; Decisione del
16/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:
119
Titolo
SENT. 1/57 B. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ART. 4 LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645: ISTIGAZIONE INDIRETTA ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL PARTITO FASCISTA - ATTUAZIONE DELLA XII DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 1/57 B. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ART. 4 LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645: ISTIGAZIONE INDIRETTA ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL PARTITO FASCISTA - ATTUAZIONE DELLA XII DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, interpretato in relazione alla XII disposizione transitoria della Costituzione, non prevede come reato qualsiasi difesa elogiativa del fascismo, ma solo l'esaltazione idonea e specificamente rivolta alla riorganizzazione del disciolto partito fascista (istigazione indiretta). Pertanto infondata e' la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 4 in riferimento all'art. 21, primo comma, e alla XII disposizione transitoria della Costituzione.
L'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, interpretato in relazione alla XII disposizione transitoria della Costituzione, non prevede come reato qualsiasi difesa elogiativa del fascismo, ma solo l'esaltazione idonea e specificamente rivolta alla riorganizzazione del disciolto partito fascista (istigazione indiretta). Pertanto infondata e' la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 4 in riferimento all'art. 21, primo comma, e alla XII disposizione transitoria della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 1
Altri parametri e norme interposte