Sentenza 2/1957 (ECLI:IT:COST:1957:2)
Massima numero 122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
16/01/1957; Decisione del
16/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:
121
Titolo
SENT. 2/57 B. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - DIRITTI DI LIBERTA' - LIMITI. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - DIRITTI DI LIBERTA' - ART. 156 T.U. LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - RACCOLTE DI FONDI E QUESTUE: LICENZA DI POLIZIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 2/57 B. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - DIRITTI DI LIBERTA' - LIMITI. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - DIRITTI DI LIBERTA' - ART. 156 T.U. LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - RACCOLTE DI FONDI E QUESTUE: LICENZA DI POLIZIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La dichiarazione dei diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione implica, per sua natura, in senso giuridico, anche posizione di limiti, cioe' determinazione della sfera di azione dei vari soggetti entro condizioni tali, che ne risulti garantito lo svolgimento della liberta' di tutti. L'art. 156 del T.U. delle leggi di p.s. non vieta la raccolta dei fondi in se stessa, ma soltanto ne disciplina e regola i modi, determinando limiti e condizioni, ritenuti necessari per l'ordinato e pacifico svolgimento dei diritti di liberta'. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 156 in relazione agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Costituzione. Cfr.: sul primo punto, sent. n. 1 del 1956 e successive.
La dichiarazione dei diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione implica, per sua natura, in senso giuridico, anche posizione di limiti, cioe' determinazione della sfera di azione dei vari soggetti entro condizioni tali, che ne risulti garantito lo svolgimento della liberta' di tutti. L'art. 156 del T.U. delle leggi di p.s. non vieta la raccolta dei fondi in se stessa, ma soltanto ne disciplina e regola i modi, determinando limiti e condizioni, ritenuti necessari per l'ordinato e pacifico svolgimento dei diritti di liberta'. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 156 in relazione agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Costituzione. Cfr.: sul primo punto, sent. n. 1 del 1956 e successive.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 17
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 45
Costituzione
art. 49
Altri parametri e norme interposte