Sentenza 3/1957 (ECLI:IT:COST:1957:3)
Massima numero 123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  16/01/1957;  Decisione del  16/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:  124  125  126  127  128  129  130


Titolo
SENT. 3/57 A. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - CONTENUTO - PARI DIGNITA' SOCIALE - SIGNIFICATO.

Testo
Il principio della "pari dignita' sociale" dei cittadini, enunciato nell'art. 3 della Costituzione, sta a significare che devesi riconoscere ad ogni cittadino uguale dignita' pur nella varieta' delle occupazioni e professioni, anche se collegate a differenti condizioni sociali, essendo ogni lecita attivita' manifestazione della persona umana, indipendentemente dal fine cui tende e dalle modalita' con cui si compie.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte