Sentenza 3/1957 (ECLI:IT:COST:1957:3)
Massima numero 124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
16/01/1957; Decisione del
16/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Titolo
SENT. 3/57 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - CONTENUTO - EGUAGLIANZA DI TUTTI I CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - SIGNIFICATO.
SENT. 3/57 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - CONTENUTO - EGUAGLIANZA DI TUTTI I CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - SIGNIFICATO.
Testo
Il principio di "eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge", enunciato nell'art. 3 della Costituzione, assicura ad ognuno uguaglianza di trattamento, quando uguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione, ma non impedisce che il legislatore possa dettare norme diverse per regolare situazioni che esso ritiene diverse, adeguando cosi' la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale.
Il principio di "eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge", enunciato nell'art. 3 della Costituzione, assicura ad ognuno uguaglianza di trattamento, quando uguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione, ma non impedisce che il legislatore possa dettare norme diverse per regolare situazioni che esso ritiene diverse, adeguando cosi' la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte