Sentenza 3/1957 (ECLI:IT:COST:1957:3)
Massima numero 124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  16/01/1957;  Decisione del  16/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:  123  125  126  127  128  129  130


Titolo
SENT. 3/57 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - CONTENUTO - EGUAGLIANZA DI TUTTI I CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - SIGNIFICATO.

Testo
Il principio di "eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge", enunciato nell'art. 3 della Costituzione, assicura ad ognuno uguaglianza di trattamento, quando uguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione, ma non impedisce che il legislatore possa dettare norme diverse per regolare situazioni che esso ritiene diverse, adeguando cosi' la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte