Sentenza 3/1957 (ECLI:IT:COST:1957:3)
Massima numero 126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  16/01/1957;  Decisione del  16/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:  123  124  125  127  128  129  130


Titolo
SENT. 3/57 D. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - DIGNITA' SOCIALE DEI CITTADINI - DIRITTO AL LAVORO - ART. 52 D.P.R. 27 OTTOBRE 1953, N. 1067: DIVIETO DI CONTEMPORANEA ISCRIZIONE DEI RAGIONIERI NELL'ALBO DEGLI ESERCENTI IN ECONOMIA E COMMERCIO E IN QUELLO DEI RAGIONIERI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 52 D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, che vieta ai vecchi ragionieri, gia' iscritti nell'albo dei ragionieri e in quello degli esercenti in economia e commercio, e sforniti del titolo di dottore commercialista, di iscriversi nel secondo albo senza la preventiva cancellazione dal primo, non viola il principio della pari dignita' sociale, perche' il legislatore ha messo i detti ragionieri in condizione di potersi iscrivere ad un albo professionale per cui e' prescritto un titolo accademico superiore; non viola il principio dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, perche' non disconosce a quei ragionieri la posizione giuridica corrispondente alla loro capacita' e all'attivita' che svolgono; ne' infine, viola il principio del diritto al lavoro, perche' gli stessi ragionieri, con la iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge, possono pienamente svolgere l'attivita' corrispondente alla loro professione. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 D.P.R. 27 ottobre 1953 in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 4, primo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 4  co. 1

Altri parametri e norme interposte