Sentenza 3/1957 (ECLI:IT:COST:1957:3)
Massima numero 128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
16/01/1957; Decisione del
16/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Titolo
SENT. 3/57 F. CORTE COSTITUZIONALE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LEGGI DELEGATE - ESAME DELLA CORTE - DIFFERENTI PROFILI.
SENT. 3/57 F. CORTE COSTITUZIONALE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LEGGI DELEGATE - ESAME DELLA CORTE - DIFFERENTI PROFILI.
Testo
La Corte puo' esaminare la legittimita' costituzionale delle leggi delegate in riferimento: a) all'art. 76 della Cost., per accertare che la legge delegante contenga i limiti che legittimano il processo formativo della delega legislativa (limiti dei principi e criteri direttivi, limiti del tempo, limiti di oggetti definiti); b) a qualsiasi norma costituzionale che si assuma violata direttamente dalla legge delegata; c) all'art. 77, comma 1, della Cost., per accertare la conformita' della norma delegata alla norma delegante, cioe' sotto il profilo dell'eccesso di delega, come figura comprensiva della mancanza anche parziale di delegazione, nonche' dell'uso del potere normativo del Governo oltre il termine fissato, ovvero in contrasto con i predeterminati criteri direttivi o per uno scopo estraneo a quello per cui la funzione legislativa fu delegata; d) alla legge delegante per coordinare la legge delegata alla stessa legge delegante, ricercando i caratteri sistematici che le collegano e valgono a ricondurre nei limiti della norma delegante il contenuto della legge delegata.
La Corte puo' esaminare la legittimita' costituzionale delle leggi delegate in riferimento: a) all'art. 76 della Cost., per accertare che la legge delegante contenga i limiti che legittimano il processo formativo della delega legislativa (limiti dei principi e criteri direttivi, limiti del tempo, limiti di oggetti definiti); b) a qualsiasi norma costituzionale che si assuma violata direttamente dalla legge delegata; c) all'art. 77, comma 1, della Cost., per accertare la conformita' della norma delegata alla norma delegante, cioe' sotto il profilo dell'eccesso di delega, come figura comprensiva della mancanza anche parziale di delegazione, nonche' dell'uso del potere normativo del Governo oltre il termine fissato, ovvero in contrasto con i predeterminati criteri direttivi o per uno scopo estraneo a quello per cui la funzione legislativa fu delegata; d) alla legge delegante per coordinare la legge delegata alla stessa legge delegante, ricercando i caratteri sistematici che le collegano e valgono a ricondurre nei limiti della norma delegante il contenuto della legge delegata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Costituzione
art. 134
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23