Sentenza 3/1957 (ECLI:IT:COST:1957:3)
Massima numero 129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  16/01/1957;  Decisione del  16/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:  123  124  125  126  127  128  130


Titolo
SENT. 3/57 G. CORTE COSTITUZIONALE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LEGGI DELEGATE - ECCESSO DI DELEGA - CONFRONTO DELLA LEGGE DELEGATA CON QUELLA DELEGANTE - NECESSARIO - RIFERIMENTO ALL'ART. 76 COST. - DIFFERENZE RISPETTO ALLE ESORBITANZE DEI REGOLAMENTI ESECUTIVI - INDAGINE DELLA CORTE - LIMITI.

Testo
L'art. 76 della Costituzione, fissando i limiti del potere normativo delegato, contiene una preclusione di attivita' legislativa, e la legge delegata, ove incorra in un eccesso di delega, costituisce il mezzo con cui l'art. 76 rimane violato. Ne' puo' sostenersi, considerando la norma delegata come provvedimento di esecuzione della legge delegante, che le eventuali esorbitanze della prima rispetto alla seconda debbano essere conosciute dal giudice ordinario al pari degli eccessi dei regolamenti esecutivi, perche' la legge delegata non si pone sullo stesso piano costituzionale del regolamento esecutivo. La valutazione, da parte della Corte costituzionale, della conformita' o divergenza tra legge delegante e legge delegata va peraltro limitata alla indagine sulla sussistenza dei requisiti che condizionano la legittimita' costituzionale della legge delegata, poiche' una piu' approfondita interpretazione, investendo il merito, cioe' l'oppurtunita' della disciplina, esorbiterebbe dalle finalita' istituzionali della Corte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Costituzione  art. 134

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23