Sentenza 3/1957 (ECLI:IT:COST:1957:3)
Massima numero 130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
16/01/1957; Decisione del
16/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Titolo
SENT. 3/57 H. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - DELEGAZIONE LEGISLATIVA - LEGGE DELEGANTE 28 DICEMBRE 1952, N. 3060: DELEGAZIONE AL GOVERNO DELL'EMANAZIONE DI NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI ESERCENTE IN ECONOMIA E COMMERCIO E DI RAGIONIERE - CONFORMITA' ALL'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE. DECRETI DELEGATI - D.P.R. 27 OTTOBRE 1953, N. 1067, ART. 52: DIVIETO DI CONTEMPORANEA ISCRIZIONE DEI RAGIONIERI NELL'ALBO DEGLI ESERCENTI IN ECONOMIA E COMMERCIO ED IN QUELLO DEI RAGIONIERI - CONFORMITA' ALLA LEGGE DELEGANTE 28 DICEMBRE 1952, N. 3060 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 3/57 H. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - DELEGAZIONE LEGISLATIVA - LEGGE DELEGANTE 28 DICEMBRE 1952, N. 3060: DELEGAZIONE AL GOVERNO DELL'EMANAZIONE DI NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI ESERCENTE IN ECONOMIA E COMMERCIO E DI RAGIONIERE - CONFORMITA' ALL'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE. DECRETI DELEGATI - D.P.R. 27 OTTOBRE 1953, N. 1067, ART. 52: DIVIETO DI CONTEMPORANEA ISCRIZIONE DEI RAGIONIERI NELL'ALBO DEGLI ESERCENTI IN ECONOMIA E COMMERCIO ED IN QUELLO DEI RAGIONIERI - CONFORMITA' ALLA LEGGE DELEGANTE 28 DICEMBRE 1952, N. 3060 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge 28 dicembre 1952, n. 3060, che delega al Governo il potere di emanare norme per la "revisione degli ordinamenti delle professioni di professionista in economia e commercio e di ragioniere" contiene i requisiti prescritti dall'art. 76 della Costituzione in ordine all'oggetto, alle condizioni e ai limiti della legge delegata. L'art. 52 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, emanato in virtu' della suddetta legge di delegazione, non contrasta con i criteri direttivi nella stessa contenuti, giacche' l'opzione accordata ai vecchi ragionieri di iscriversi nell'albo degli esercenti in economia e commercio, previa cancellazione dall'albo dei ragionieri, risponde da un lato alla rigorosa specificazione cui si informano i nuovi albi, rientra dall'altro nella facolta' data al Governo di procedere ad una revisione o riforma del precedente ordinamento, che doveva essere rinnovato per adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'attivita' professionale che disciplina. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 52 per violazione dei limiti indicati nella legge di delegazione.
La legge 28 dicembre 1952, n. 3060, che delega al Governo il potere di emanare norme per la "revisione degli ordinamenti delle professioni di professionista in economia e commercio e di ragioniere" contiene i requisiti prescritti dall'art. 76 della Costituzione in ordine all'oggetto, alle condizioni e ai limiti della legge delegata. L'art. 52 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, emanato in virtu' della suddetta legge di delegazione, non contrasta con i criteri direttivi nella stessa contenuti, giacche' l'opzione accordata ai vecchi ragionieri di iscriversi nell'albo degli esercenti in economia e commercio, previa cancellazione dall'albo dei ragionieri, risponde da un lato alla rigorosa specificazione cui si informano i nuovi albi, rientra dall'altro nella facolta' data al Governo di procedere ad una revisione o riforma del precedente ordinamento, che doveva essere rinnovato per adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'attivita' professionale che disciplina. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 52 per violazione dei limiti indicati nella legge di delegazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte