Sentenza 4/1957 (ECLI:IT:COST:1957:4)
Massima numero 132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
16/01/1957; Decisione del
16/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Titolo
SENT. 4/57 B. RISERVA DI LEGGE - PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - OGGETTO DELLA TUTELA.
SENT. 4/57 B. RISERVA DI LEGGE - PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - OGGETTO DELLA TUTELA.
Testo
L'art. 23 della Costituzione, che tutela la liberta' e la proprieta' individuale, e' inteso a determinare a quali condizioni una prestazione, personale o patrimoniale, puo' essere legittimamente imposta. Il criterio per ritenere applicabile la norma dell'art. 23 della Costituzione e' che si tratti di prestazione obbligatoria in quanto istituita da un atto di autorita', indipendentemente dalla denominazione della prestazione stessa. L'espressione "in base alla legge", contenuta nell'art. 23 della Costituzione, non implica che la legge, che conferisce il potere di imporre una prestazione, debba necessariamente contenere l'indicazione del limite massimo della prestazione imponibile; dovendosi pero' interpretare in relazione col fine della protezione della liberta' o della proprieta' individuale, essa implica che la legge non lasci all'arbitrio dell'ente impositore la determinazione della prestazione, ma indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalita' dell'ente nell'esercizio del potere impositore attribuitogli.
L'art. 23 della Costituzione, che tutela la liberta' e la proprieta' individuale, e' inteso a determinare a quali condizioni una prestazione, personale o patrimoniale, puo' essere legittimamente imposta. Il criterio per ritenere applicabile la norma dell'art. 23 della Costituzione e' che si tratti di prestazione obbligatoria in quanto istituita da un atto di autorita', indipendentemente dalla denominazione della prestazione stessa. L'espressione "in base alla legge", contenuta nell'art. 23 della Costituzione, non implica che la legge, che conferisce il potere di imporre una prestazione, debba necessariamente contenere l'indicazione del limite massimo della prestazione imponibile; dovendosi pero' interpretare in relazione col fine della protezione della liberta' o della proprieta' individuale, essa implica che la legge non lasci all'arbitrio dell'ente impositore la determinazione della prestazione, ma indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalita' dell'ente nell'esercizio del potere impositore attribuitogli.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte