Sentenza 4/1957 (ECLI:IT:COST:1957:4)
Massima numero 133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
16/01/1957; Decisione del
16/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Titolo
SENT. 4/57 C. RISERVA DI LEGGE - PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - DIRITTO DI CONTRATTO PREVISTO DALL'ART. 9 R.D.L. 11 AGOSTO 1933, N. 1183 - PRESTAZIONE PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 4/57 C. RISERVA DI LEGGE - PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - DIRITTO DI CONTRATTO PREVISTO DALL'ART. 9 R.D.L. 11 AGOSTO 1933, N. 1183 - PRESTAZIONE PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Il "diritto di contratto" previsto dall'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, a prescindere dalla specifica qualificazione del suo carattere giuridico, ha pur sempre carattere di prestazione patrimoniale autoritariamente imposta, che lo distingue dai contributi consortili di tipo privatistico, e pertanto rientra nella categoria generale delle prestazioni, alle quali si riferisce l'art. 23 della Costituzione. L'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, contiene l'indicazione di limiti e garanzie sufficienti a delimitare la discrezionalita' dell'Ente Nazionale Risi nell'esercizio del potere di imporre la prestazione del diritto di contratto. Di conseguenza e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 9 in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Il "diritto di contratto" previsto dall'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, a prescindere dalla specifica qualificazione del suo carattere giuridico, ha pur sempre carattere di prestazione patrimoniale autoritariamente imposta, che lo distingue dai contributi consortili di tipo privatistico, e pertanto rientra nella categoria generale delle prestazioni, alle quali si riferisce l'art. 23 della Costituzione. L'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, contiene l'indicazione di limiti e garanzie sufficienti a delimitare la discrezionalita' dell'Ente Nazionale Risi nell'esercizio del potere di imporre la prestazione del diritto di contratto. Di conseguenza e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 9 in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte