Sentenza 6/1957 (ECLI:IT:COST:1957:6)
Massima numero 136
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA  - Redattore AZZARITI
Udienza Pubblica del  17/01/1957;  Decisione del  17/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  137  138


Titolo
SENT. 6/57 A. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - PARTI - RAPPRESENTANZA DELLO STATO. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PARTI LEGITTIMATE A STARE IN GIUDIZIO. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO DELLA REGIONE SICILIANA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FATTISPECIE.

Testo
Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, concernenti conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni o anche controversie di legittimita' costituzionale delle leggi, non sono applicabili le norme sulla rappresentanza dello Stato nei giudizi ordinari. La rappresentanza e' sempre unica e spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, salva l'attribuzione speciale al Commissario del Governo presso la Regione siciliana. I giudizi sui conflitti di attribuzione fra Stato e Regione devono svolgersi esclusivamente nel contraddittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri (o di un Ministro da lui delegato) e del Presidente della Regione, qualunque sia l'autorita' dello Stato o della Regione che abbia emanato l'atto dal quale il conflitto deriva. In conseguenza per istituire legittimamente il giudizio e' necessario e sufficiente che il ricorso della Regione sia notificato tempestivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri. (Nella specie la Regione siciliana aveva notificato il ricorso, nel termine di legge, sia al Ministero dei LL. PP. sia al Presidente del Consiglio dei Ministri e soltanto quest'ultimo si era costituito).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte