Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Interveniente titolare di posizione giuridica soggettiva sulla quale l'esito del conflitto è suscettibile di ripercuotersi - Ammissibilità dell'intervento.
È dichiarato ammissibile l'intervento spiegato da ICCREA Banca spa nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Banca d'Italia, al fine di ottenere la sospensiva e l'annullamento, previa declaratoria di non spettanza allo Stato, del provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019, prot. n. 0406824/19, con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e la nomina degli organi straordinari della Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani (aderente al gruppo bancario cooperativo ICCREA). L'oggetto del giudizio coinvolge in modo immediato e diretto la situazione soggettiva dell'interveniente, la cui salvaguardia discende dall'esito del conflitto, in quanto quest'ultimo è suscettibile di ripercuotersi sulla posizione giuridica soggettiva di ICCREA, parte del giudizio pendente davanti al giudice amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento che ha dato origine al conflitto.
Per costante giurisprudenza costituzionale, sebbene nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non sia ammessa la partecipazione di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, non può tuttavia escludersi la possibilità che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito del conflitto. (Precedenti citati: sentenze n. 230 del 2017, n. 107 del 2015, n. 305 del 2011 e n. 279 del 2008).