Sentenza 6/1957 (ECLI:IT:COST:1957:6)
Massima numero 138
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA  - Redattore AZZARITI
Udienza Pubblica del  17/01/1957;  Decisione del  17/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  136  137


Titolo
SENT. 6/57 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE - MANCATA EMANAZIONE DI LEGGI REGIONALI - APPLICAZIONE DELLA LEGGE STATALE. REGIONE SICILIA - MATERIA DELLE ACQUE PUBBLICHE DISCIPLINATA DA LEGGE STATALE - COMPETENZA AMMINISTRATIVA DELLO STATO PER IMPOSSIBILITA' DI SOSTITUZIONE DI ORGANI REGIONALI AGLI ORGANI STATALI PREVISTI DALLA LEGGE. REGIONE SICILIA - DECRETO 30 GIUGNO 1953 EMANATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DEI LL.PP., PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE IN SICILIA - INVASIONE DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE - INSUSSISTENZA.

Testo
Fino a quando la Regione siciliana non si valga della potesta' legislativa conferitale dall'art. 14, lett. i, dello Statuto, l'intera materia delle acque pubbliche, senza distinzioni, continua ad essere disciplinata esclusivamente dalle leggi dello Stato. In mancanza di qualsiasi disposizione legislativa, gli organi regionali non possono sostituirsi a quelli statali nell'esercizio dell'attivita' amministrativa concernente la suddetta materia, e pertanto la formazione degli elenchi delle acque pubbliche, esistenti nel territorio regionale siciliano, rientra nella competenza dello Stato. Va quindi respinta la domanda proposta dalla Regione siciliana per ottenere l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale e' stato approvato l'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 20

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 32

Altri parametri e norme interposte