Sentenza 8/1957 (ECLI:IT:COST:1957:8)
Massima numero 142
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  17/01/1957;  Decisione del  17/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  143


Titolo
SENT. 8/57 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA - STATO E REGIONI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE: ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO.

Testo
In sede di conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, possono partecipare al giudizio soltanto lo Stato e la Regione i cui poteri sono in contestazione per effetto di un atto che si ritenga avere invaso la sfera di competenza assegnata da norme costituzionali allo Stato e alla Regione. Pertanto, deve essere estromesso dal giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale, cui sia stato notificato il ricorso per conflitto di attribuzione sorto a seguito di decreto del Ministero del Lavoro che determinava la retribuzione media per il calcolo di contributi previdenziali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 27