Sentenza 8/1957 (ECLI:IT:COST:1957:8)
Massima numero 143
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
17/01/1957; Decisione del
17/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
142
Titolo
SENT. 8/57 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE ALBERGHIERO - DETERMINAZIONE DELLA BASE RETRIBUTIVA MEDIA AGLI EFFETTI DEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI - GIUDIZIO COMPARATIVO SU BASE NAZIONALE - COMPETENZA DELLO STATO. REGIONE SICILIA - PREVIDENZA SOCIALE - PERSONALE ALBERGHIERO - DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE CHE DETERMINA ANCHE PER IL TERRITORIO DELLA SICILIA LE RETRIBUZIONI MEDIE - INVASIONE DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA REGIONALE - INSUSSISTENZA.
SENT. 8/57 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE ALBERGHIERO - DETERMINAZIONE DELLA BASE RETRIBUTIVA MEDIA AGLI EFFETTI DEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI - GIUDIZIO COMPARATIVO SU BASE NAZIONALE - COMPETENZA DELLO STATO. REGIONE SICILIA - PREVIDENZA SOCIALE - PERSONALE ALBERGHIERO - DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE CHE DETERMINA ANCHE PER IL TERRITORIO DELLA SICILIA LE RETRIBUZIONI MEDIE - INVASIONE DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA REGIONALE - INSUSSISTENZA.
Testo
Il criterio di accertamento della base retributiva per i lavoratori delle aziende alberghiere - diverso dal comune criterio di calcolo contributivo in conseguenza delle particolari condizioni obiettive in cui presta la propria opera questo personale - mira ad assicurare agli interessati lo stesso trattamento prescritto per i lavoratori che sottostanno alla misura normale dei contributi. Il potere di stabilire il criterio di accertamento non e' passato nella competenza della Regione autonoma della Sicilia, ma e' rimasto allo Stato perche', dal punto di vista giuridico sostanziale, importa una valutazione d'opportunita' che implica un giudizio comparativo su base nazionale e, dal punto di vista tecnico, esistendo soltanto una cassa unica nazionale, richiede una complessa elaborazione matematico-attuariale in sede centrale. Pertanto deve dichiararsi la competenza dello Stato a determinare, anche per il territorio della Sicilia, le retribuzioni medie da valere agli effetti delle contribuzioni dovute per gli assegni familiari, per le assicurazioni e per la gestione I.N.A. Casa a norma delle disposizioni vigenti. Di conseguenza va respinto il ricorso per l'annullamento del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1955, col quale, agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza e d'assistenza sociale, furono determinate le retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del Comune di Taormina.
Il criterio di accertamento della base retributiva per i lavoratori delle aziende alberghiere - diverso dal comune criterio di calcolo contributivo in conseguenza delle particolari condizioni obiettive in cui presta la propria opera questo personale - mira ad assicurare agli interessati lo stesso trattamento prescritto per i lavoratori che sottostanno alla misura normale dei contributi. Il potere di stabilire il criterio di accertamento non e' passato nella competenza della Regione autonoma della Sicilia, ma e' rimasto allo Stato perche', dal punto di vista giuridico sostanziale, importa una valutazione d'opportunita' che implica un giudizio comparativo su base nazionale e, dal punto di vista tecnico, esistendo soltanto una cassa unica nazionale, richiede una complessa elaborazione matematico-attuariale in sede centrale. Pertanto deve dichiararsi la competenza dello Stato a determinare, anche per il territorio della Sicilia, le retribuzioni medie da valere agli effetti delle contribuzioni dovute per gli assegni familiari, per le assicurazioni e per la gestione I.N.A. Casa a norma delle disposizioni vigenti. Di conseguenza va respinto il ricorso per l'annullamento del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1955, col quale, agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza e d'assistenza sociale, furono determinate le retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del Comune di Taormina.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
Altri parametri e norme interposte