Sentenza 9/1957 (ECLI:IT:COST:1957:9)
Massima numero 144
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  17/01/1957;  Decisione del  17/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  145  146  147  148  149


Titolo
SENT. 9/57 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - PARTI LEGITTIMATE A STARE IN GIUDIZIO. REGIONE SICILIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - RICORSO DELLO STATO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA ESCLUSIVA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - ECCEZIONE DI IRRICEVIBILITA' DEL RICORSO PER MANCATA NOTIFICAZIONE ALL'ORGANO CHE HA EMANATO IL PROVVEDIMENTO - INFONDATEZZA.

Testo
L'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 27 delle Norme integrative determinano i soggetti processuali nelle controversie per regolamento di competenza fra Stato e Regione e cioe' il Presidente del Consiglio dei Ministri (o un Ministro da lui delegato) e il Presidente della Giunta regionale. Pertanto ad essi, e ad essi soltanto, spetta, rispettivamente, la legittimazione attiva e passiva per stare in giudizio. In conseguenza il ricorso per conflitto di attribuzione fra Stato e Regione siciliana, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, deve essere notificato al Presidente della Giunta regionale siciliana e non all'organo che ha emanato il provvedimento impugnato (nella specie: Assessore per le finanze) ed e' infondata l'eccezione di irricevibilita' del ricorso sollevata per questo motivo dalla difesa della Regione. Conforme: sul primo punto, 8/57 A.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 21

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 27