Sentenza 9/1957 (ECLI:IT:COST:1957:9)
Massima numero 144
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del
17/01/1957; Decisione del
17/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/57 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - PARTI LEGITTIMATE A STARE IN GIUDIZIO. REGIONE SICILIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - RICORSO DELLO STATO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA ESCLUSIVA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - ECCEZIONE DI IRRICEVIBILITA' DEL RICORSO PER MANCATA NOTIFICAZIONE ALL'ORGANO CHE HA EMANATO IL PROVVEDIMENTO - INFONDATEZZA.
SENT. 9/57 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - PARTI LEGITTIMATE A STARE IN GIUDIZIO. REGIONE SICILIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - RICORSO DELLO STATO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA ESCLUSIVA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - ECCEZIONE DI IRRICEVIBILITA' DEL RICORSO PER MANCATA NOTIFICAZIONE ALL'ORGANO CHE HA EMANATO IL PROVVEDIMENTO - INFONDATEZZA.
Testo
L'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 27 delle Norme integrative determinano i soggetti processuali nelle controversie per regolamento di competenza fra Stato e Regione e cioe' il Presidente del Consiglio dei Ministri (o un Ministro da lui delegato) e il Presidente della Giunta regionale. Pertanto ad essi, e ad essi soltanto, spetta, rispettivamente, la legittimazione attiva e passiva per stare in giudizio. In conseguenza il ricorso per conflitto di attribuzione fra Stato e Regione siciliana, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, deve essere notificato al Presidente della Giunta regionale siciliana e non all'organo che ha emanato il provvedimento impugnato (nella specie: Assessore per le finanze) ed e' infondata l'eccezione di irricevibilita' del ricorso sollevata per questo motivo dalla difesa della Regione. Conforme: sul primo punto, 8/57 A.
L'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 27 delle Norme integrative determinano i soggetti processuali nelle controversie per regolamento di competenza fra Stato e Regione e cioe' il Presidente del Consiglio dei Ministri (o un Ministro da lui delegato) e il Presidente della Giunta regionale. Pertanto ad essi, e ad essi soltanto, spetta, rispettivamente, la legittimazione attiva e passiva per stare in giudizio. In conseguenza il ricorso per conflitto di attribuzione fra Stato e Regione siciliana, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, deve essere notificato al Presidente della Giunta regionale siciliana e non all'organo che ha emanato il provvedimento impugnato (nella specie: Assessore per le finanze) ed e' infondata l'eccezione di irricevibilita' del ricorso sollevata per questo motivo dalla difesa della Regione. Conforme: sul primo punto, 8/57 A.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 21
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 27