Sentenza 9/1957 (ECLI:IT:COST:1957:9)
Massima numero 146
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  17/01/1957;  Decisione del  17/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  144  145  147  148  149


Titolo
SENT. 9/57 C. REGIONE SICILIA - POTESTA' LEGISLATIVA - TRIBUTI ERARIALI NON RISERVATI ALLO STATO - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - LIMITI.

Testo
In base alla formulazione generica del primo comma dell'art. 36 dello Statuto siciliano e al fatto che lo stesso Statuto, quando ha voluto riservare allo Stato la competenza legislativa in ordine a determinati tributi, lo ha detto espressamente (artt. 36, secondo comma, 39 e 40), si deve riconoscere alla Regione potere normativo in materia tributaria anche riguardo ai tributi erariali non eccettuati. Peraltro la legislazione regionale, a carattere concorrente e sussidiario, va coordinata con la finanza dello Stato e degli altri enti locali, affinche' non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale, e deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36  co. 2

statuto regione Sicilia  art. 39

statuto regione Sicilia  art. 40

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 15

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte