Sentenza 9/1957 (ECLI:IT:COST:1957:9)
Massima numero 147
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del
17/01/1957; Decisione del
17/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/57 D. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA TRIBUTARIA - ART. 119 DELLA COSTITUZIONE - INAPPLICABILITA'.
SENT. 9/57 D. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA TRIBUTARIA - ART. 119 DELLA COSTITUZIONE - INAPPLICABILITA'.
Testo
La particolare autonomia concessa dall'art. 116 della Costituzione alle Regioni rette da statuti speciali importa che questi statuti, approvati con legge costituzionale, possano derogare anche a norme costituzionali di carattere generale. Non sono pertanto applicabili alla potesta' tributaria riconosciuta alla Regione siciliana dall'art. 36 dello Statuto le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 119 della Costituzione, che subordinano l'autonomia finanziaria delle Regioni all'emanazione di leggi statali, che ne determinano le forme e i limiti.
La particolare autonomia concessa dall'art. 116 della Costituzione alle Regioni rette da statuti speciali importa che questi statuti, approvati con legge costituzionale, possano derogare anche a norme costituzionali di carattere generale. Non sono pertanto applicabili alla potesta' tributaria riconosciuta alla Regione siciliana dall'art. 36 dello Statuto le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 119 della Costituzione, che subordinano l'autonomia finanziaria delle Regioni all'emanazione di leggi statali, che ne determinano le forme e i limiti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 119
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte