Sentenza 11/1957 (ECLI:IT:COST:1957:11)
Massima numero 153
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
18/01/1957; Decisione del
18/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 11/57 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ATTO IMPUGNABILE. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - CIRCOLARE DELL'ASSESSORE DELLE FINANZE DELLA REGIONE SICILIANA - FATTISPECIE - NATURA DI REGOLAMENTO. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO DELLO STATO - ATTO IMPUGNATO - CIRCOLARE DELL'ASSESSORE DELLE FINANZE DELLA REGIONE SICILIANA - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
SENT. 11/57 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ATTO IMPUGNABILE. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - CIRCOLARE DELL'ASSESSORE DELLE FINANZE DELLA REGIONE SICILIANA - FATTISPECIE - NATURA DI REGOLAMENTO. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO DELLO STATO - ATTO IMPUGNATO - CIRCOLARE DELL'ASSESSORE DELLE FINANZE DELLA REGIONE SICILIANA - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
Qualsiasi atto dello stato e della Regione e' idoneo a configurare un conflitto di attribuzione, data la natura stessa dei conflitti e il modo della loro risoluzione, che consiste nella delimitazione delle rispettive sfere di competenze dello Stato e della Regione. Una circolare dell'amministrazione regionale, che non esaurisce la sua efficacia nell'ambito della Regione, ma regola direttamente il comportamento dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, non puo' considerarsi "atto interno", ma "regolamento" dell'amministrazione stessa (nella specie l'Assessore alle finanze della Regione siciliana aveva emanato una circolare con la quale disponeva che i ricorsi contro le ordinanze degli Intendenti di finanza irroganti pene pecuniarie devono essere inoltrati all'Assessore regionale e non piu' al Ministero delle finanze). E' pertanto da respingere l'eccezione d'inammissibilita' del ricorso dello Stato sollevata dalla difesa della Regione per la natura del provvedimento impugnato.
Qualsiasi atto dello stato e della Regione e' idoneo a configurare un conflitto di attribuzione, data la natura stessa dei conflitti e il modo della loro risoluzione, che consiste nella delimitazione delle rispettive sfere di competenze dello Stato e della Regione. Una circolare dell'amministrazione regionale, che non esaurisce la sua efficacia nell'ambito della Regione, ma regola direttamente il comportamento dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, non puo' considerarsi "atto interno", ma "regolamento" dell'amministrazione stessa (nella specie l'Assessore alle finanze della Regione siciliana aveva emanato una circolare con la quale disponeva che i ricorsi contro le ordinanze degli Intendenti di finanza irroganti pene pecuniarie devono essere inoltrati all'Assessore regionale e non piu' al Ministero delle finanze). E' pertanto da respingere l'eccezione d'inammissibilita' del ricorso dello Stato sollevata dalla difesa della Regione per la natura del provvedimento impugnato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
legge costituzionale
art. 38
legge costituzionale
art. 41
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39