Sentenza 12/1957 (ECLI:IT:COST:1957:12)
Massima numero 156
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  18/01/1957;  Decisione del  18/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  157  158  159  160  161  162


Titolo
SENT. 12/57 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - ATTI ANTERIORI ALLA FORMAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - TERMINE - DECORRENZA - DATA DEL DECRETO DI CONVOCAZIONE DELLA CORTE PER LA PRIMA ADUNANZA.

Testo
Per la impugnativa di atti anteriori alla formazione della Corte Costituzionale il termine di sessanta giorni, stabilito dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953 n. 87, decorre, ai sensi della seconda disposizione transitoria di detta legge, dalla data del decreto del Presidente della Repubblica (21 gennaio 1956) che fissa la convocazione della Corte per la prima adunanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 39

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 0  II disp.tr