Sentenza 12/1957 (ECLI:IT:COST:1957:12)
Massima numero 156
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
18/01/1957; Decisione del
18/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 12/57 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - ATTI ANTERIORI ALLA FORMAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - TERMINE - DECORRENZA - DATA DEL DECRETO DI CONVOCAZIONE DELLA CORTE PER LA PRIMA ADUNANZA.
SENT. 12/57 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - ATTI ANTERIORI ALLA FORMAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - TERMINE - DECORRENZA - DATA DEL DECRETO DI CONVOCAZIONE DELLA CORTE PER LA PRIMA ADUNANZA.
Testo
Per la impugnativa di atti anteriori alla formazione della Corte Costituzionale il termine di sessanta giorni, stabilito dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953 n. 87, decorre, ai sensi della seconda disposizione transitoria di detta legge, dalla data del decreto del Presidente della Repubblica (21 gennaio 1956) che fissa la convocazione della Corte per la prima adunanza.
Per la impugnativa di atti anteriori alla formazione della Corte Costituzionale il termine di sessanta giorni, stabilito dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953 n. 87, decorre, ai sensi della seconda disposizione transitoria di detta legge, dalla data del decreto del Presidente della Repubblica (21 gennaio 1956) che fissa la convocazione della Corte per la prima adunanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 39
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 0 II disp.tr