Sentenza 270/2019 (ECLI:IT:COST:2019:270)
Massima numero 41778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  06/11/2019;  Decisione del  06/11/2019
Deposito del 13/12/2019; Pubblicazione in G. U. 18/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40926  41779


Titolo
Straniero - Espulsione amministrativa dell'imputato straniero - Avvenuta esecuzione prima dell'emissione di decreto di citazione diretta a giudizio - Potere del giudice di rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione è stata eseguita prima dell'emissione del provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere - Omessa previsione - Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere. La regola di settore prevista dalla disposizione censurata - ossia la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale in relazione a reati che implicano il necessario passaggio per l'udienza preliminare di cui agli artt. 416 ss. cod. proc. pen., quale conseguenza dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione dell'immigrato irregolare - non può non trovare applicazione, per l'inferenza a fortiori che discende dalla considerazione della minore gravità del reato (e della più contenuta offensività della condotta), anche ai reati perseguibili con il rito della citazione diretta, in quanto contrario al principio di eguaglianza e di ragionevolezza che la sopravvenuta condizione di improcedibilità dell'azione penale operi per i reati più gravi e non già per quelli di minore gravità. Né l'adeguamento a tale principio può avvenire in via interpretativa, in quanto la formulazione letterale della disposizione censurata non consente un'interpretazione estensiva così fortemente manipolativa del dato testuale. (Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2004 e n. 222 del 2004; ordinanze n. 143 del 2006 e n. 142 del 2006).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 13  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte