Sentenza 12/1957 (ECLI:IT:COST:1957:12)
Massima numero 160
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  18/01/1957;  Decisione del  18/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  156  157  158  159  161  162


Titolo
SENT. 12/57 E. REGIONE SICILIA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - MATERIA TRIBUTARIA.

Testo
Il primo comma dell'art. 20 dello statuto siciliano, attribuendo al Presidente della Regione e agli Assessori funzioni esecutive o amministrative con riferimento alle materie elencate negli artt. 14, 15 e 17, non contiene una disposizione di carattere eccezionale, bensi' l'applicazione di un principio generale, estensibile a tutti i casi nei quali la Regione e' autorizzata a legiferare, come appunto nella materia tributaria, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto. In detta materia, peraltro, la Regione, in base alla seconda parte del primo comma dell'art. 20 citato, puo' comunque emanare atti amministrativi di esecuzione delle leggi statali. Conforme: 9/57 F.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 15

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 20  co. 1

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 38