Sentenza 12/1957 (ECLI:IT:COST:1957:12)
Massima numero 160
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
18/01/1957; Decisione del
18/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 12/57 E. REGIONE SICILIA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - MATERIA TRIBUTARIA.
SENT. 12/57 E. REGIONE SICILIA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - MATERIA TRIBUTARIA.
Testo
Il primo comma dell'art. 20 dello statuto siciliano, attribuendo al Presidente della Regione e agli Assessori funzioni esecutive o amministrative con riferimento alle materie elencate negli artt. 14, 15 e 17, non contiene una disposizione di carattere eccezionale, bensi' l'applicazione di un principio generale, estensibile a tutti i casi nei quali la Regione e' autorizzata a legiferare, come appunto nella materia tributaria, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto. In detta materia, peraltro, la Regione, in base alla seconda parte del primo comma dell'art. 20 citato, puo' comunque emanare atti amministrativi di esecuzione delle leggi statali. Conforme: 9/57 F.
Il primo comma dell'art. 20 dello statuto siciliano, attribuendo al Presidente della Regione e agli Assessori funzioni esecutive o amministrative con riferimento alle materie elencate negli artt. 14, 15 e 17, non contiene una disposizione di carattere eccezionale, bensi' l'applicazione di un principio generale, estensibile a tutti i casi nei quali la Regione e' autorizzata a legiferare, come appunto nella materia tributaria, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto. In detta materia, peraltro, la Regione, in base alla seconda parte del primo comma dell'art. 20 citato, puo' comunque emanare atti amministrativi di esecuzione delle leggi statali. Conforme: 9/57 F.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 15
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
co. 1
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 38