Sentenza 12/1957 (ECLI:IT:COST:1957:12)
Massima numero 161
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  18/01/1957;  Decisione del  18/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  156  157  158  159  160  162


Titolo
SENT. 12/57 F. GIURISDIZIONE (FUNZIONE DI) - ORGANI DI GIURISDIZIONE ORDINARIA E DI GIURISDIZIONE SPECIALE - ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO - COMPETENZA LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - NATURA - ORGANI DI GIURISDIZIONE SPECIALE.

Testo
Appartiene alla competenza esclusiva dello Stato tutto cio' che attiene alla istituzione, organizzazione e al funzionamento di organi giurisdizionali ordinari o speciali. Le Commissioni tributarie - pur denominate comunemente amministrative per ragioni storiche e tradizionali - costituiscono organi di giurisdizione speciale. A maggior ragione tale natura e' da riconoscersi alle Sezioni speciali delle Commissioni tributarie, e particolarmente quando giudicano dei profitti di regime. Di conseguenza, rientra nella competenza esclusiva dello Stato la nomina dei componenti di dette Sezioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 108

statuto regione Sicilia  art. 20  co. 1

Altri parametri e norme interposte