Sentenza 12/1957 (ECLI:IT:COST:1957:12)
Massima numero 162
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  18/01/1957;  Decisione del  18/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  156  157  158  159  160  161


Titolo
SENT. 12/57 G. REGIONE SICILIA - COMMISSIONI TRIBUTARIE - NATURA GIURISDIZIONALE - CIRCOLARE E DECRETO DELL'ASSESSORE DELLE FINANZE IN MATERIA DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI - INVASIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO - ANNULLAMENTO.

Testo
Costituendo le Commissioni tributarie organi di giurisdizione speciale, come tali sottratte alla competenza regionale, la Regione siciliana non puo' procedere alla nomina di membri delle Commissioni provinciali delle imposte. In conseguenza vanno annullati il decreto dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 15 giugno 1953, concernente la nomina dei componenti effettivi e supplenti della Sezione speciale per le imposte sui profitti di regime e di contingenza presso la Commissione provinciale delle imposte di Palermo, nonche' la circolare 7 ottobre 1952 dello stesso Assessore con la quale in precedenza erano state impartite istruzioni, nella stessa materia, alle Intendenze di finanza e alle Prefetture della Sicilia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 108

statuto regione Sicilia  art. 20  co. 1

Altri parametri e norme interposte