Sentenza 13/1957 (ECLI:IT:COST:1957:13)
Massima numero 165
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
18/01/1957; Decisione del
18/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/57 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI - ESCLUSIONE DEL PASSAGGIO AUTOMATICO DI FUNZIONI ED UFFICI STATALI. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - FASE DI ACCERTAMENTO E FASE DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO - DISTINZIONE. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIANA - POTESTA' AMMINISTRATIVA TRIBUTARIA - REVISIONE DI ACCERTAMENTO DI VALORE COMPIUTO DA UFFICIO DEL REGISTRO - INCOMPETENZA DELL'ASSESSORE REGIONALE.
SENT. 13/57 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI - ESCLUSIONE DEL PASSAGGIO AUTOMATICO DI FUNZIONI ED UFFICI STATALI. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - FASE DI ACCERTAMENTO E FASE DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO - DISTINZIONE. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIANA - POTESTA' AMMINISTRATIVA TRIBUTARIA - REVISIONE DI ACCERTAMENTO DI VALORE COMPIUTO DA UFFICIO DEL REGISTRO - INCOMPETENZA DELL'ASSESSORE REGIONALE.
Testo
L'attribuzione generica alla Regione siciliana di potesta' amministrativa in materia di tributi erariali - quale si desume dall'art. 20, prima parte del primo comma, in relazione all'art. 36 dello Statuto - non importa trasferimento automatico alla Regione delle relative funzioni ed uffici statali. Per attuare tale passaggio occorrono particolari norme legislative. Il rapporto di imposta si svolge anche attraverso le fasi di accertamento e di riscossione del tributo, che sono concettualmente distinte, pur se sincrone in alcuni casi: la seconda riguarda essenzialmente il materiale adempimento dell'obbligazione tributaria, mentre la prima consiste negli atti necessari per la determinazione e la valutazione dei presupposti e dei vari elementi del debito d'imposta. Per quanto concerne tale fase, a differenza della fase di riscossione, non sono intervenute disposizioni legislative, che abbiano attuato o disciplinato il passaggio alla Regione siciliana di funzioni e di organi statali. Pertanto deve essere annullato, perche' ha invaso la sfera di competenza tuttora riservata allo Stato, il decreto dell'Assessore per le finanze della Regione 26 luglio 1955, n. 62296, con cui e' stato ridotto, su istanza del contribuente, il valore di immobile definitivamente accertato dall'ufficio statale per l'applicazione dell'imposta di registro.
L'attribuzione generica alla Regione siciliana di potesta' amministrativa in materia di tributi erariali - quale si desume dall'art. 20, prima parte del primo comma, in relazione all'art. 36 dello Statuto - non importa trasferimento automatico alla Regione delle relative funzioni ed uffici statali. Per attuare tale passaggio occorrono particolari norme legislative. Il rapporto di imposta si svolge anche attraverso le fasi di accertamento e di riscossione del tributo, che sono concettualmente distinte, pur se sincrone in alcuni casi: la seconda riguarda essenzialmente il materiale adempimento dell'obbligazione tributaria, mentre la prima consiste negli atti necessari per la determinazione e la valutazione dei presupposti e dei vari elementi del debito d'imposta. Per quanto concerne tale fase, a differenza della fase di riscossione, non sono intervenute disposizioni legislative, che abbiano attuato o disciplinato il passaggio alla Regione siciliana di funzioni e di organi statali. Pertanto deve essere annullato, perche' ha invaso la sfera di competenza tuttora riservata allo Stato, il decreto dell'Assessore per le finanze della Regione 26 luglio 1955, n. 62296, con cui e' stato ridotto, su istanza del contribuente, il valore di immobile definitivamente accertato dall'ufficio statale per l'applicazione dell'imposta di registro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 20
co. 1
statuto regione Sicilia
art. 36
statuto regione Sicilia
art. 43
Altri parametri e norme interposte