Sentenza 15/1957 (ECLI:IT:COST:1957:15)
Massima numero 171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
19/01/1957; Decisione del
19/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Titolo
SENT. 15/57 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLA REGIONE - NECESSITA' DI PREVENTIVA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE. REGIONE SARDEGNA - STATUTO - NORME DI ATTUAZIONE - ART. 11 D.P.R. 19 MAGGIO 1950, N. 327 - RICORSO DELLA REGIONE - OMESSA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - INAMMISIBILITA'.
SENT. 15/57 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLA REGIONE - NECESSITA' DI PREVENTIVA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE. REGIONE SARDEGNA - STATUTO - NORME DI ATTUAZIONE - ART. 11 D.P.R. 19 MAGGIO 1950, N. 327 - RICORSO DELLA REGIONE - OMESSA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - INAMMISIBILITA'.
Testo
La Regione non puo' proporre ricorso alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 32 legge 11 marzo 1953, n. 87, senza deliberazione della Giunta regionale. Pertanto e' inammissibile il ricorso relativo all'art. 11 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, proposto dalla Regione senza deliberazione della Giunta regionale.
La Regione non puo' proporre ricorso alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 32 legge 11 marzo 1953, n. 87, senza deliberazione della Giunta regionale. Pertanto e' inammissibile il ricorso relativo all'art. 11 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, proposto dalla Regione senza deliberazione della Giunta regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32