Sentenza 15/1957 (ECLI:IT:COST:1957:15)
Massima numero 172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  19/01/1957;  Decisione del  19/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:  171  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182


Titolo
SENT. 15/57 B. REGIONI A STATUTO SPECIALE - NORME DI ATTUAZIONE - IMPUGNATIVA PER ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESTREMI.

Testo
Per le norme di attuazione degli Statuti regionali, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, non si richiede il procedimento costituzionale previsto per la revisione dello Statuto speciale. Pertanto, dette norme non sono censurabili sotto tale profilo, ne' perche' con esse sarebbero state disciplinate materie comprese nella competenza legislativa regionale. Esse sono costituzionalmente illegittime solo se contrastano con la Costituzione o con lo Statuto o con il fondamentale principio dell'autonomia regionale. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle norme di attuazione dello Statuto della Regione sarda, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 54 dello stesso Statuto). Conforme: sent. n. 20 del 29 giugno 1956.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

statuto regione Sardegna  art. 54

statuto regione Sardegna  art. 56

Altri parametri e norme interposte