Sentenza 15/1957 (ECLI:IT:COST:1957:15)
Massima numero 174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
19/01/1957; Decisione del
19/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Titolo
SENT. 15/57 D. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - ART. 12 D.P.R. 19 MAGGIO 1950 N. 327 - PARERE DEL PROVVEDITORATO OO.PP. DELLA SARDEGNA PER L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ESERCIZIO DI FUNZIONI REGIONALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 15/57 D. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - ART. 12 D.P.R. 19 MAGGIO 1950 N. 327 - PARERE DEL PROVVEDITORATO OO.PP. DELLA SARDEGNA PER L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ESERCIZIO DI FUNZIONI REGIONALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna contenuta nell'art. 12 D.P.R. 19 maggio 1950 n. 327, che prevede il parere obbligatorio non vincolante del Provveditorato alle OO.PP. per la Sardegna per l'approvazione dei regolamenti edilizi comunali, non invade la sfera di competenza della Regione sarda in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi e in materia di edilizia e di urbanistica, perche' il Provveditore alle OO.PP., nell'esercizio dell'attivita' consultiva a cui essa si riferisce, svolge funzioni regionali e statali. La norma su menzionata coordina anche dal punto di vista tecnico l'attivita' dell'amministrazione regionale con quella statale, assicurando cosi' lo svolgimento dell'autonomia regionale nell'unita' dello Stato. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 12 in relazione agli artt. 6 e 3 lett. a ed f dello Statuto speciale per la Sardegna.
La norma di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna contenuta nell'art. 12 D.P.R. 19 maggio 1950 n. 327, che prevede il parere obbligatorio non vincolante del Provveditorato alle OO.PP. per la Sardegna per l'approvazione dei regolamenti edilizi comunali, non invade la sfera di competenza della Regione sarda in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi e in materia di edilizia e di urbanistica, perche' il Provveditore alle OO.PP., nell'esercizio dell'attivita' consultiva a cui essa si riferisce, svolge funzioni regionali e statali. La norma su menzionata coordina anche dal punto di vista tecnico l'attivita' dell'amministrazione regionale con quella statale, assicurando cosi' lo svolgimento dell'autonomia regionale nell'unita' dello Stato. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 12 in relazione agli artt. 6 e 3 lett. a ed f dello Statuto speciale per la Sardegna.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 6
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte