Sentenza 15/1957 (ECLI:IT:COST:1957:15)
Massima numero 174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  19/01/1957;  Decisione del  19/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:  171  172  173  175  176  177  178  179  180  181  182


Titolo
SENT. 15/57 D. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - ART. 12 D.P.R. 19 MAGGIO 1950 N. 327 - PARERE DEL PROVVEDITORATO OO.PP. DELLA SARDEGNA PER L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ESERCIZIO DI FUNZIONI REGIONALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna contenuta nell'art. 12 D.P.R. 19 maggio 1950 n. 327, che prevede il parere obbligatorio non vincolante del Provveditorato alle OO.PP. per la Sardegna per l'approvazione dei regolamenti edilizi comunali, non invade la sfera di competenza della Regione sarda in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi e in materia di edilizia e di urbanistica, perche' il Provveditore alle OO.PP., nell'esercizio dell'attivita' consultiva a cui essa si riferisce, svolge funzioni regionali e statali. La norma su menzionata coordina anche dal punto di vista tecnico l'attivita' dell'amministrazione regionale con quella statale, assicurando cosi' lo svolgimento dell'autonomia regionale nell'unita' dello Stato. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 12 in relazione agli artt. 6 e 3 lett. a ed f dello Statuto speciale per la Sardegna.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 6

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte