Sentenza 15/1957 (ECLI:IT:COST:1957:15)
Massima numero 175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  19/01/1957;  Decisione del  19/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:  171  172  173  174  176  177  178  179  180  181  182


Titolo
SENT. 15/57 E. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA - MATERIA MINERARIA - RISPETTO DEGLI INTERESSI NAZIONALI - INAMMISSIBILITA' DI LIMITI POSTI DALL'ATTIVITA' DISCREZIONALE DELLO STATO. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - ART. 15 D.P.R. 19 MAGGIO 1950, N. 327 - ASSOGGETTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, IN MATERIA MINERARIA, A DIRETTIVE MINISTERIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La competenza della Regione sarda, in materia mineraria, di cui agli artt. 3, lett. m, 4, lett. a, e 6 dello Statuto, pur dovendo esercitarsi nel rispetto degli interessi nazionali, non puo' essere limitata dall'attivita' discrezionale dell'amministrazione statale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 6 in relazione agli artt. 3, lett. m, e 4, lett. a, dello Statuto, l'art. 15 delle norme di attuazione contenute nel D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, che assoggetta l'attivita' amministrativa della Regione sarda in materia di giacimenti minerari di interesse nazionale, alle direttive discrezionali impartite dal Ministero dell'industria e del commercio. Cfr. 15/57 F.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 6

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

Altri parametri e norme interposte