Sentenza 271/2019 (ECLI:IT:COST:2019:271)
Massima numero 40927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
05/11/2019; Decisione del
05/11/2019
Deposito del 13/12/2019; Pubblicazione in G. U. 18/12/2019
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Norma successivamente abrogata - Applicabilità nel giudizio a quo - Sussistenza - Ammissibilità delle questioni.
Rilevanza della questione incidentale - Norma successivamente abrogata - Applicabilità nel giudizio a quo - Sussistenza - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm. L'intervenuta abrogazione, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, della norma censurata, ad opera dell'art. 1, comma 22, lett. a), del d.l. n. 32 del 2019, non incide sulla rilevanza delle questioni poiché, ai sensi del successivo comma 23, la nuova disciplina si applica ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, quindi, non riguarda i processi a quibus.
Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm. L'intervenuta abrogazione, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, della norma censurata, ad opera dell'art. 1, comma 22, lett. a), del d.l. n. 32 del 2019, non incide sulla rilevanza delle questioni poiché, ai sensi del successivo comma 23, la nuova disciplina si applica ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, quindi, non riguarda i processi a quibus.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art. 120
co. 2
decreto legislativo
18/04/2016
n. 50
art. 204
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte