Sentenza 15/1957 (ECLI:IT:COST:1957:15)
Massima numero 179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
19/01/1957; Decisione del
19/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Titolo
SENT. 15/57 I. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE - NOMINA DEI PRESIDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO - INTERESSE STATALE E INTERESSE REGIONALE - ART. 17, COMMA SECONDO, SECONDA PARTE, D.P.R. 19 MAGGIO 1950 N. 327 - COMPETENZA STATALE SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 15/57 I. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE - NOMINA DEI PRESIDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO - INTERESSE STATALE E INTERESSE REGIONALE - ART. 17, COMMA SECONDO, SECONDA PARTE, D.P.R. 19 MAGGIO 1950 N. 327 - COMPETENZA STATALE SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, nella parte in cui si dispone che la nomina dei Presidenti delle Camere di commercio e' fatta dal Ministro dell'industria e del commercio di concerto con quello dell'agricoltura, su proposta del Presidente della Giunta regionale - questione sollevata in riferimento agli artt. 3, lett. a e d, 4; lett. a, e 6 dello Statuto - e' infondata, perche' l'organizzazione delle Camere di commercio interessa anche lo Stato e d'altra parte l'interesse regionale e' rispettato con il sistema della proposta del Presidente della Giunta.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, nella parte in cui si dispone che la nomina dei Presidenti delle Camere di commercio e' fatta dal Ministro dell'industria e del commercio di concerto con quello dell'agricoltura, su proposta del Presidente della Giunta regionale - questione sollevata in riferimento agli artt. 3, lett. a e d, 4; lett. a, e 6 dello Statuto - e' infondata, perche' l'organizzazione delle Camere di commercio interessa anche lo Stato e d'altra parte l'interesse regionale e' rispettato con il sistema della proposta del Presidente della Giunta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 6
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
Altri parametri e norme interposte