Sentenza 15/1957 (ECLI:IT:COST:1957:15)
Massima numero 179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  19/01/1957;  Decisione del  19/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:  171  172  173  174  175  176  177  178  180  181  182


Titolo
SENT. 15/57 I. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE - NOMINA DEI PRESIDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO - INTERESSE STATALE E INTERESSE REGIONALE - ART. 17, COMMA SECONDO, SECONDA PARTE, D.P.R. 19 MAGGIO 1950 N. 327 - COMPETENZA STATALE SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, nella parte in cui si dispone che la nomina dei Presidenti delle Camere di commercio e' fatta dal Ministro dell'industria e del commercio di concerto con quello dell'agricoltura, su proposta del Presidente della Giunta regionale - questione sollevata in riferimento agli artt. 3, lett. a e d, 4; lett. a, e 6 dello Statuto - e' infondata, perche' l'organizzazione delle Camere di commercio interessa anche lo Stato e d'altra parte l'interesse regionale e' rispettato con il sistema della proposta del Presidente della Giunta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 6

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

Altri parametri e norme interposte