Sentenza 15/1957 (ECLI:IT:COST:1957:15)
Massima numero 180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
19/01/1957; Decisione del
19/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Titolo
SENT. 15/57 L. REGIONI A STATUTO SPECIALE - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - MODIFICA CON NORME DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA'. REGIONE SARDA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - ART. 17, QUARTO COMMA, D.P.R. 19 MAGGIO 1950, N. 327: COMPETENZA CONGIUNTA DELLO STATO E DELLA REGIONE PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI DELLE CAMERE DI COMMERCIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 15/57 L. REGIONI A STATUTO SPECIALE - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - MODIFICA CON NORME DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA'. REGIONE SARDA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - ART. 17, QUARTO COMMA, D.P.R. 19 MAGGIO 1950, N. 327: COMPETENZA CONGIUNTA DELLO STATO E DELLA REGIONE PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI DELLE CAMERE DI COMMERCIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'esercizio di una funzione statutariamente attribuita alla Regione non puo' essere esteso, in sede di norme di attuazione, allo Stato. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 17, quarto comma, D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, che importa l'attribuzione permanente della funzione di approvazione dei bilanci delle Camere di commercio allo stato e alla Regione sarda congiuntamente.
L'esercizio di una funzione statutariamente attribuita alla Regione non puo' essere esteso, in sede di norme di attuazione, allo Stato. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 17, quarto comma, D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, che importa l'attribuzione permanente della funzione di approvazione dei bilanci delle Camere di commercio allo stato e alla Regione sarda congiuntamente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 6
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
Altri parametri e norme interposte