Sentenza 18/1957 (ECLI:IT:COST:1957:18)
Massima numero 187
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
19/01/1957; Decisione del
19/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 18/57 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - ATTI IMPUGNABILI. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - VIZIO DENUNCIABILE DELL'ATTO IMPUGNATO. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - RICORSO PER INCOMPETENZA IN SEDE GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA - DISTINZIONE.
SENT. 18/57 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - ATTI IMPUGNABILI. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - VIZIO DENUNCIABILE DELL'ATTO IMPUGNATO. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - RICORSO PER INCOMPETENZA IN SEDE GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA - DISTINZIONE.
Testo
Il conflitto di attribuzione denunciabile davanti alla Corte costituzionale puo' concernere solo atti amministrativi o di normazione subordinata (regolamenti). Il vizio dell'atto, che puo' essere denunciato, e' solo la violazione di una sfera di competenza dello Stato o delle Regioni, che trovi il suo fondamento in una norma costituzionale. Il ricorso per conflitto di attribuzione si distingue dalla comune impugnativa per incompetenza, in sede giurisdizionale amministrativa, perche' la pronunzia della Corte trascende il caso specifico, che ha dato occasione alla controversia, definendo le sfere delle rispettive competenze costituzionali degli organi in conflitto.
Il conflitto di attribuzione denunciabile davanti alla Corte costituzionale puo' concernere solo atti amministrativi o di normazione subordinata (regolamenti). Il vizio dell'atto, che puo' essere denunciato, e' solo la violazione di una sfera di competenza dello Stato o delle Regioni, che trovi il suo fondamento in una norma costituzionale. Il ricorso per conflitto di attribuzione si distingue dalla comune impugnativa per incompetenza, in sede giurisdizionale amministrativa, perche' la pronunzia della Corte trascende il caso specifico, che ha dato occasione alla controversia, definendo le sfere delle rispettive competenze costituzionali degli organi in conflitto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
legge 11/03/1953
n. 87
art. 40
legge 11/03/1953
n. 87
art. 41