Sentenza 18/1957 (ECLI:IT:COST:1957:18)
Massima numero 188
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  19/01/1957;  Decisione del  19/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  186  187


Titolo
SENT. 18/57 C. REGIONE SICILIA - REGIME DOGANALE - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO. DOGANA - ISTITUZIONE DI DEPOSITO FRANCO - EFFETTI. REGIONE SICILIA - INTERESSI ECONOMICO-SOCIALI DELLA REGIONE - SCELTA DEI MEZZI PER SODDISFARLI - ISTITUZIONE DI DEPOSITO FRANCO - LIMITI FISSATI DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA REGIONALE. REGIONE SICILIA - ART. 1 D.L.C.P.S. 30 GIUGNO 1947, N. 567: TRASFERIMENTO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE FUNZIONI GIA' ESERCITATE DALL'ALTO COMMISSARIO - INAPPLICABILITA' ALLE FUNZIONI PREVISTE DALL'ART. 31 D.L.L. 28 DICEMBRE 1944, N. 416. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIANA - ISTITUZIONE DI DEPOSITO FRANCO - INCOMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - ANNULLAMENTO DEL RELATIVO DECRETO.

Testo
La norma del primo comma dell'art. 39 dello Statuto speciale per la Sicilia, secondo la quale "il regime doganale della Regione e' di competenza esclusiva dello Stato", non ammette, nella sua chiara ed ampia formulazione, eccezioni di sorta. Con essa si e' inteso riservare alla competenza, non solo normativa, ma anche amministrativa dello Stato, tutto quanto concerne sia le modalita' di transito delle merci nella Regione, che la materia dei relativi diritti doganali. L'istituzione di un deposito franco incide sulla materia doganale, risolvendosi in un particolare regime, per effetto del quale una parte del territorio nazionale viene posta fuori dalla linea doganale (art. 1 legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424). L'istituzione di depositi franchi puo' anche soddisfare interessi economico-sociali della Regione, ma il fatto che l'apprezzamento di questi interessi sia rimesso alla competenza degli organi regionali dall'art. 14 dello Statuto, non implica che, nella scelta dei mezzi per soddisfarli, la Regione possa valicare i limiti che ad essa specificamente fissa lo stesso Statuto, interferendo nella disciplina di materie di esclusiva competenza statale. Con la disposizione contenuta nell'art. 1 del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567, non furono trasferite al Presidente della Giunta regionale tutte le funzioni gia' esercitate nel territorio della Regione dall'Alto Commissario, ma solo quelle previste in disposizioni di legge "ancora applicabili": condizione questa che non si verificava per il potere di concedere depositi franchi, di cui all'art. 31 del D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416, da ritenersi abrogato per incompatibilita', una volta che la materia era stata regolata dall'art. 39 dello Statuto siciliano, frattanto entrato in vigore. Dev'essere pertanto annullato, perche' ha invaso la sfera di competenza riservata allo Stato, il decreto del Presidente della Regione siciliana 20 aprile 1951, n. 78, che concede il regime di deposito franco allo stabilimento industriale tessile della Societa' "Cotonificio siciliano".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 39  co. 1

Altri parametri e norme interposte