Sentenza 20/1957 (ECLI:IT:COST:1957:20)
Massima numero 194
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
19/01/1957; Decisione del
19/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
193
Titolo
SENT. 20/57 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - RICORSO DELLA REGIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE - ATTO IMPUGNABILE. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - COMMISSIONI TRIBUTARIE IN SICILIA - NOMINA DEI COMPONENTI - DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE FINANZE DELLA REGIONE - RIFIUTO DI REGISTRAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI - RICORSO DELLA REGIONE CONTRO IL PROVVEDIMENTO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 20/57 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - RICORSO DELLA REGIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE - ATTO IMPUGNABILE. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - COMMISSIONI TRIBUTARIE IN SICILIA - NOMINA DEI COMPONENTI - DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE FINANZE DELLA REGIONE - RIFIUTO DI REGISTRAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI - RICORSO DELLA REGIONE CONTRO IL PROVVEDIMENTO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Regione puo' sollevare conflitto di attribuzione con lo Stato, quando un determinato atto, che essa ritenga di poter compiere in base alla sua competenza istituzionale, sia stato emesso dallo Stato. Non ricorre questa ipotesi quando lo Stato, attraverso il rifiuto opposto dalla Corte dei conti alla registrazione di atti regionali, abbia contestato la competenza della Regione. E' pertanto inammissibile il ricorso alla Corte costituzionale, proposto dalla Regione siciliana contro la deliberazione 2 dicembre 1954, con cui la Sezione di controllo della Corte dei conti ha rifiutato il visto e la registrazione a decreti di nomina di componenti di Commissioni tributarie in Sicilia, emessi dall'Assessore per le finanze della Regione, anche se tale deliberazione e' stata motivata col rilievo che la nomina e' di competenza dello Stato e la Regione pretenda invece che essa rientri nella sua competenza.
Ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Regione puo' sollevare conflitto di attribuzione con lo Stato, quando un determinato atto, che essa ritenga di poter compiere in base alla sua competenza istituzionale, sia stato emesso dallo Stato. Non ricorre questa ipotesi quando lo Stato, attraverso il rifiuto opposto dalla Corte dei conti alla registrazione di atti regionali, abbia contestato la competenza della Regione. E' pertanto inammissibile il ricorso alla Corte costituzionale, proposto dalla Regione siciliana contro la deliberazione 2 dicembre 1954, con cui la Sezione di controllo della Corte dei conti ha rifiutato il visto e la registrazione a decreti di nomina di componenti di Commissioni tributarie in Sicilia, emessi dall'Assessore per le finanze della Regione, anche se tale deliberazione e' stata motivata col rilievo che la nomina e' di competenza dello Stato e la Regione pretenda invece che essa rientri nella sua competenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39