Sentenza 21/1957 (ECLI:IT:COST:1957:21)
Massima numero 195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  19/01/1957;  Decisione del  19/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  196  197


Titolo
SENT. 21/57 A. RISERVA DI LEGGE - DI LEGGE PENALE - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO.

Testo
Poiche' la pena incide sui beni fondamentali della persona umana e in primo luogo sulla liberta' personale, e' principio fondamentale che essa sia stabilita sulla base di una generale e comune valutazione degli interessi della vita sociale, che puo' essere compiuta soltanto dalla legge dello Stato. Da tale principio, che si ricollega a quelli dell'uguaglianza dei cittadini e dell'unita' e indivisibilita' della Repubblica e che e' espressamente affermato nel secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, discende che la disciplina del potere punitivo, anche in materia contravvenzionale, e' riservata allo Stato ed e' del tutto preclusa alle Regioni, anche a Statuto speciale. Cfr.: 6/56 D.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte