Sentenza 21/1957 (ECLI:IT:COST:1957:21)
Massima numero 197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
19/01/1957; Decisione del
19/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 21/57 C. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA - SANZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI PENALI - ART. 8 LEGGE 26 MARZO 1956: SANZIONI PENALI PER INFRAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLO SFRUTTAMENTO DELLE PIANTE DA SUGHERO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 21/57 C. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA - SANZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI PENALI - ART. 8 LEGGE 26 MARZO 1956: SANZIONI PENALI PER INFRAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLO SFRUTTAMENTO DELLE PIANTE DA SUGHERO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Contiene una sanzione penale e non amministrativa la norma che dichiara applicabile alla violazione di disposizioni legislative regionali, oltre che la procedura, anche le sanzioni legislative penali previste da una legge statale. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge regionale sarda 26 marzo 1956 sulla disciplina dello sfruttamento delle piante da sughero.
Contiene una sanzione penale e non amministrativa la norma che dichiara applicabile alla violazione di disposizioni legislative regionali, oltre che la procedura, anche le sanzioni legislative penali previste da una legge statale. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge regionale sarda 26 marzo 1956 sulla disciplina dello sfruttamento delle piante da sughero.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte