Sentenza 21/1957 (ECLI:IT:COST:1957:21)
Massima numero 197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  19/01/1957;  Decisione del  19/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  195  196


Titolo
SENT. 21/57 C. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA - SANZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI PENALI - ART. 8 LEGGE 26 MARZO 1956: SANZIONI PENALI PER INFRAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLO SFRUTTAMENTO DELLE PIANTE DA SUGHERO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Contiene una sanzione penale e non amministrativa la norma che dichiara applicabile alla violazione di disposizioni legislative regionali, oltre che la procedura, anche le sanzioni legislative penali previste da una legge statale. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge regionale sarda 26 marzo 1956 sulla disciplina dello sfruttamento delle piante da sughero.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte