Sentenza 22/1957 (ECLI:IT:COST:1957:22)
Massima numero 198
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
21/01/1957; Decisione del
21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
199
Titolo
SENT. 22/57 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - LEGITTIMAZIONE. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ART. 42 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87 - RIFERIMENTO ALLE SOLE IPOTESI DI CONFLITTO FRA LE PROVINCIE AUTONOME DI BOLZANO E DI TRENTO O FRA UNA DI ESSE E LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO E DI TRENTO DA PARTE DELLO STATO - LEGITTIMAZIONE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE A PROPORRE IL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE. PROVINCIA DI TRENTO - CONCORSO PER SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA BANDITO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO - RICORSO DELLA PROVINCIA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 22/57 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - LEGITTIMAZIONE. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ART. 42 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87 - RIFERIMENTO ALLE SOLE IPOTESI DI CONFLITTO FRA LE PROVINCIE AUTONOME DI BOLZANO E DI TRENTO O FRA UNA DI ESSE E LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO E DI TRENTO DA PARTE DELLO STATO - LEGITTIMAZIONE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE A PROPORRE IL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE. PROVINCIA DI TRENTO - CONCORSO PER SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA BANDITO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO - RICORSO DELLA PROVINCIA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Soltanto lo Stato e le Regioni, a norma dell'art. 134 della Costituzione, sono legittimati a proporre ricorso per conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale. La legittimazione non e' estesa alle Provincie autonome di Bolzano e di Trento ne' dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ne' dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. La legge 11 marzo 1953, n. 87, e' una legge ordinaria, emanata per l'attuazione delle norme costituzionali e per il funzionamento della Corte costituzionale: come tale non puo' avere modificato i precetti costituzionali sulla legittimazione a proporre ricorso per conflitto di attribuzione. L'art. 42 della predetta legge n. 87, con cui si estendono alle suddette Provincie, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli sui conflitti di attribuzione fra Stato e Regione, va riferito alle sole ipotesi - non previste dalla Costituzione o dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - di conflitto fra le due Provincie o fra una di esse e la Regione, cioe' quando si debbano tutelare interessi propri di una singola Provincia. Nel caso di invasione da parte dello Stato della sfera di competenza amministrativa istituzionalmente attribuita alle summenzionate provincie, spetta alla Regione Trentino Alto Adige proporre il ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, perche' l'autonomia delle Provincie si inserisce nell'autonomia regionale e la violazione degli interessi delle medesime e' violazione degli interessi della Regione, unitariamente considerata. Dev'essere dichiarato percio' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Trento contro il decreto 31 marzo 1956, n. 17300, del Ministro dell'interno, con cui viene bandito il concorso per il posto di segretario generale di quella Provincia.
Soltanto lo Stato e le Regioni, a norma dell'art. 134 della Costituzione, sono legittimati a proporre ricorso per conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale. La legittimazione non e' estesa alle Provincie autonome di Bolzano e di Trento ne' dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ne' dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. La legge 11 marzo 1953, n. 87, e' una legge ordinaria, emanata per l'attuazione delle norme costituzionali e per il funzionamento della Corte costituzionale: come tale non puo' avere modificato i precetti costituzionali sulla legittimazione a proporre ricorso per conflitto di attribuzione. L'art. 42 della predetta legge n. 87, con cui si estendono alle suddette Provincie, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli sui conflitti di attribuzione fra Stato e Regione, va riferito alle sole ipotesi - non previste dalla Costituzione o dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - di conflitto fra le due Provincie o fra una di esse e la Regione, cioe' quando si debbano tutelare interessi propri di una singola Provincia. Nel caso di invasione da parte dello Stato della sfera di competenza amministrativa istituzionalmente attribuita alle summenzionate provincie, spetta alla Regione Trentino Alto Adige proporre il ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, perche' l'autonomia delle Provincie si inserisce nell'autonomia regionale e la violazione degli interessi delle medesime e' violazione degli interessi della Regione, unitariamente considerata. Dev'essere dichiarato percio' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Trento contro il decreto 31 marzo 1956, n. 17300, del Ministro dell'interno, con cui viene bandito il concorso per il posto di segretario generale di quella Provincia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 42