Sentenza 22/1957 (ECLI:IT:COST:1957:22)
Massima numero 199
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  21/01/1957;  Decisione del  21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  198


Titolo
SENT. 22/57 B. (ORDINANZA PRONUNZIATA IN UDIENZA - 14/11/1956) PROCEDIMENTI DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - TERMINE - PERENTORIETA' - INAPPLICABILITA' DI NORME DI ALTRI PROCEDIMENTI.

Testo
Il termine per la costituzione delle parti, stabilito nell'art. 27, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, e' perentorio. Per quanto concerne la costituzione delle parti, non possono applicarsi, nel procedimento dinanzi alla Corte costituzionale, ne' le norme relative ai giudizi dinanzi al Consiglio di Stato, ne' quelle relative ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 9

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 41  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 27    co. 3