Sentenza 23/1957 (ECLI:IT:COST:1957:23)
Massima numero 200
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
21/01/1957; Decisione del
21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/57 A. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PESCA - ESTENSIONE ALLE ACQUE DEL MARE TERRITORIALE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE DELLA DEMANIALITA' DEL MARE TERRITORIALE. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PESCA - LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1956, SULL'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA - EFFICACIA ESTESA ANCHE ALLE ACQUE DEL MARE TERRITORIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 23/57 A. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PESCA - ESTENSIONE ALLE ACQUE DEL MARE TERRITORIALE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE DELLA DEMANIALITA' DEL MARE TERRITORIALE. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PESCA - LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1956, SULL'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA - EFFICACIA ESTESA ANCHE ALLE ACQUE DEL MARE TERRITORIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La competenza legislativa ed amministrativa della Regione sarda in materia di pesca (artt. 3, lett. i, e 6 dello Statuto speciale) non incontra altre limitazioni che quelle poste dalle norme costituzionali, e si riferisce alla disciplina della pesca sia nelle acque interne che nelle acque del mare territoriale. Essa va stabilita prescindendo dalla questione, se il mare territoriale sia demanio marittimo o meno, perche' l'intervento legislativo della Regione, come del resto quello dello Stato, in materia di pesca mira a fini del tutto estranei all'uso del bene, eventualmente demaniale, nel quale la pesca sia esercitata e si propone piuttosto di impedire il depauperamento del patrimonio ittico nazionale e di favorirne il suo arricchimento. Per questi scopi non ha rilevanza decisiva la condizione giuridica dell'ambiente nel quale la stessa si svolge. Pertanto la legge regionale sarda 16 luglio 1956, contenente disposizioni relative all'esercizio di funzioni amministrative in materia di pesca, stabilisce una disciplina che estende legittimamente la propria efficacia anche alle acque del mare territoriale.
La competenza legislativa ed amministrativa della Regione sarda in materia di pesca (artt. 3, lett. i, e 6 dello Statuto speciale) non incontra altre limitazioni che quelle poste dalle norme costituzionali, e si riferisce alla disciplina della pesca sia nelle acque interne che nelle acque del mare territoriale. Essa va stabilita prescindendo dalla questione, se il mare territoriale sia demanio marittimo o meno, perche' l'intervento legislativo della Regione, come del resto quello dello Stato, in materia di pesca mira a fini del tutto estranei all'uso del bene, eventualmente demaniale, nel quale la pesca sia esercitata e si propone piuttosto di impedire il depauperamento del patrimonio ittico nazionale e di favorirne il suo arricchimento. Per questi scopi non ha rilevanza decisiva la condizione giuridica dell'ambiente nel quale la stessa si svolge. Pertanto la legge regionale sarda 16 luglio 1956, contenente disposizioni relative all'esercizio di funzioni amministrative in materia di pesca, stabilisce una disciplina che estende legittimamente la propria efficacia anche alle acque del mare territoriale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 6
statuto regione Sardegna
art. 14
Altri parametri e norme interposte