Sentenza 23/1957 (ECLI:IT:COST:1957:23)
Massima numero 203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
21/01/1957; Decisione del
21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/57 D. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PESCA - LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1956, ARTT. 1, 2 N. 2, 3 E 5 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 23/57 D. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PESCA - LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1956, ARTT. 1, 2 N. 2, 3 E 5 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Stante la competenza legislativa ed amministrativa della Regione sarda in materia di pesca, non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale riguardanti i seguenti articoli della legge regionale sarda 16 luglio 1956: 1, che dispone genericamente sull'ordinamento della pesca ai sensi dell'art. 3 lett. i dello Statuto; 2, n. 2, sulla sorveglianza delle acque per la repressione della pesca esercitata con mezzi o materie proibite; 3 e 5, che attribuiscono alla Regione competenze ministeriali e prefettizie, in materia di pesca, con facolta' di delegarle alle provincie e ai comuni.
Stante la competenza legislativa ed amministrativa della Regione sarda in materia di pesca, non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale riguardanti i seguenti articoli della legge regionale sarda 16 luglio 1956: 1, che dispone genericamente sull'ordinamento della pesca ai sensi dell'art. 3 lett. i dello Statuto; 2, n. 2, sulla sorveglianza delle acque per la repressione della pesca esercitata con mezzi o materie proibite; 3 e 5, che attribuiscono alla Regione competenze ministeriali e prefettizie, in materia di pesca, con facolta' di delegarle alle provincie e ai comuni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 6
Altri parametri e norme interposte