Sentenza 23/1957 (ECLI:IT:COST:1957:23)
Massima numero 204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  21/01/1957;  Decisione del  21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  200  201  202  203  205  206  207  208


Titolo
SENT. 23/57 E. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA DI PESCA - LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1956, ART. 2 N. 1: PARERE DELLE CAPITANERIE DI PORTO PER LE AUTORIZZAZIONI ALLA PESCA CON GENERATORI AUTONOMI - COLLEGAMENTO CON L'ART. 4 D.P.R. 13 LUGLIO 1954 N. 747 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 1, della legge regionale sarda 16 luglio 1956, che prevede il parere delle capitanerie di porto per le autorizzazioni alla pesca marittima con generatori autonomi, aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, e' infondata, perche' la norma trova giustificazione nel sistema legislativo statale, il quale, nell'art. 4 D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, nel trasferire dal Ministero per la marina mercantile alle Amministrazioni provinciali la facolta' di concedere queste autorizzazioni, stabilisce che queste Amministrazioni provvedono sentito il parere del Capitano di porto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 6

Altri parametri e norme interposte