Sentenza 23/1957 (ECLI:IT:COST:1957:23)
Massima numero 205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  21/01/1957;  Decisione del  21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  200  201  202  203  204  206  207  208


Titolo
SENT. 23/57 F. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA - ART. 221 COD. PROC. PEN.: QUALIFICA DI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1956, ART. 2, N. 2: RICONOSCIMENTO DI TALE QUALIFICA AI PREPOSTI ALLA REPRESSIONE DELLA PESCA ABUSIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 2, della legge regionale sarda 16 luglio 1956, che riconosce la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 221 Cod. proc. pen., a coloro che sono preposti alla sorveglianza delle acque per la repressione della pesca esercitata con materie o mezzi proibiti, e' infondata. La qualifica di agenti di polizia giudiziaria deriva agli agenti regionali direttamente dalle disposizioni dell'art. 221 Cod. proc. pen.; e pertanto la norma contenuta nel citato art. 2 non importa esercizio di attivita' legislativa della Regione nella materia processuale penale, pacificamente esclusa dalla sua competenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 6

Altri parametri e norme interposte