Sentenza 23/1957 (ECLI:IT:COST:1957:23)
Massima numero 206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  21/01/1957;  Decisione del  21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  200  201  202  203  204  205  207  208


Titolo
SENT. 23/57 G. REGIONI IN GENERE - LEGGI STATALI APPLICABILI ALLA REGIONE - RECEZIONE IN LEGGI REGIONALI - IRRILEVANZA. REGIONE SARDEGNA - LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1956, ART. 4, RICHIAMO DEGLI ARTT. 10 E 11 D.P.R. 13 LUGLIO 1954 N. 747 E DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1955 N. 499 - IRRILEVANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il richiamo in una legge regionale di norme statali, senza nulla aggiungere e nulla togliere alla disciplina legislativa esistente in virtu' di queste norme, e' irrilevante. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge regionale sarda 16 luglio 1956, che, in occasione della disciplina dell'esercizio di funzioni amministrative in materia di pesca, richiama gli artt. 10 e 11 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 e il D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449, e' infondata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 6

Altri parametri e norme interposte