Sentenza 271/2019 (ECLI:IT:COST:2019:271)
Massima numero 41785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
05/11/2019; Decisione del
05/11/2019
Deposito del 13/12/2019; Pubblicazione in G. U. 18/12/2019
Titolo
Processo amministrativo - Controversie relative alle procedure di affidamento dei contratti pubblici - Onere di immediata impugnazione dell'altrui ammissione alla gara - Preclusione, in caso contrario, della facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure, anche con ricorso incidentale - Denunciata violazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo - Contraddittorietà e perplessità delle censure - Inammissibilità della questione.
Processo amministrativo - Controversie relative alle procedure di affidamento dei contratti pubblici - Onere di immediata impugnazione dell'altrui ammissione alla gara - Preclusione, in caso contrario, della facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure, anche con ricorso incidentale - Denunciata violazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo - Contraddittorietà e perplessità delle censure - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per contraddittorietà e perplessità delle censure, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - dell'art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm., nella parte in cui onera l'impresa partecipante alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di impugnare nel termine decadenziale di trenta giorni il provvedimento che determina le ammissioni delle concorrenti all'esito della valutazione di requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (primo periodo), a pena di preclusione della facoltà di fare valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure, anche con ricorso incidentale (secondo periodo). Il rimettente, deducendo che il rito "super speciale" previsto dalla norma censurata potrebbe avere un effetto dissuasivo delle controversie o, al contrario, un effetto moltiplicativo delle stesse, non compatibile con il principio di ragionevole durata del processo, non sviluppa ulteriormente la questione e prospetta una violazione alternativa ed opposta di differenti parametri costituzionali.
È dichiarata inammissibile, per contraddittorietà e perplessità delle censure, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - dell'art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm., nella parte in cui onera l'impresa partecipante alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di impugnare nel termine decadenziale di trenta giorni il provvedimento che determina le ammissioni delle concorrenti all'esito della valutazione di requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (primo periodo), a pena di preclusione della facoltà di fare valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure, anche con ricorso incidentale (secondo periodo). Il rimettente, deducendo che il rito "super speciale" previsto dalla norma censurata potrebbe avere un effetto dissuasivo delle controversie o, al contrario, un effetto moltiplicativo delle stesse, non compatibile con il principio di ragionevole durata del processo, non sviluppa ulteriormente la questione e prospetta una violazione alternativa ed opposta di differenti parametri costituzionali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art. 120
co. 2
decreto legislativo
18/04/2016
n. 50
art. 204
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte